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UN ENIGMA NEI CANTIERI EDILI: IL PSS

UN ENIGMA NEI CANTIERI EDILI: IL PSS

Tutti i cultori della sicurezza nei cantieri lo danno per morto. E invece la Cassazione ne parla come di un vivo. Vediamo un caso emblematico. In un cantiere sito su una strada statale, nel corso di lavori urgenti subappaltati dall’ANAS di scarnificazione del manto stradale e di scavo del sedime con ricollocazione di nuove tubature per il ripristino di un collettore fognario danneggiato, un operaio precipita in un dirupo. Nella sentenza n. 31136 del 17 settembre 2025, la Sez. IV conferma la condanna per omicidio colposo dell’amministratore unico dell’impresa subappaltatrice in qualità di datore di lavoro. Colpa dell’imputato: violazione dell’art. 96, co. 1, lett. g), D.lgs. n. 81/2008, che prescrive al datore di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici di redigere il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 89, co. 1, lett. h), avente i contenuti riportati nell’allegato XV, avuto riguardo al fatto che il piano sostitutivo di sicurezza adottato non individuava in modo idoneo e preciso le lavorazioni da svolgere nel cantiere e le relative misure di protezione e prevenzione.

In particolare, le misure previste dall’art. 122, co. 1, D.lgs. n. 81/2008, che prescrive al datore di lavoro di adottare idonee opere provvisionali o comunque le necessarie precauzioni atte ad eliminare pericoli di caduta di persone e di cose, avuto riguardo al fatto che il cantiere all’interno del quale era impegnato il lavoratore non era dotato di idonee protezioni laterali, sebbene un lato del medesimo fosse prospiciente ad un burrone. Non per nulla, gli ispettori ASL intervenuti a seguito dell’infortunio riscontrarono la violazione dell’art. 96, co. 1, lett. g), D.lgs. n. 81/2008 in ragione della carenza del Piano Sostitutivo di Sicurezza. A sua volta, la Corte d’Appello rilevò che, ove il Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) fosse stato aggiornato e redatto in modo puntuale, non soltanto avrebbe favorito l’emersione delle criticità esistenti nell’area di lavoro rispetto al rischio caduta, ma avrebbe anche contribuito ad allertare i lavoratori circa l’esistenza di tale rischio. E la Sez. IV concluse che la puntuale redazione del PSS avrebbe fatto emergere le criticità legate alle caratteristiche del cantiere contribuendo ad allertare i lavoratori circa i rischi per la sicurezza, e che, dunque, l’opportuna individuazione (PSS) del rischio di caduta avrebbe certamente scongiurato la morte del lavoratore.

Il fatto è che su questo insegnamento della Corte Suprema pesa una domanda inquietante: il PSS è tuttora obbligatorio, e dunque la sua carenza può assurgere a fonte di responsabilità dell’appaltatore o subappaltatore? Secondo l’opinione diffusa tra gli osservatori, il PSS non è più obbligatorio.

Chi ha torto?

Ricordo che tre sono i piani di sicurezza apparsi nel corso della storia legislativa dei cantieri edili e ormai celebri sotto le rispettive sigle PSC, POS, PSS. Il primo -Piano di Sicurezza e Coordinamento- elaborato dal coordinatore per la progettazione nominato dal committente (o responsabile dei lavori). Gli altri due – Piano Operativo di Sicurezza e Piano Sostitutivo di Sicurezza- elaborati dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice: il POS come documento di valutazione dei rischi ex art. 17 del D.lgs. n. 81/2008; il PSS nei casi in cui non sia previsto l’obbligo del PSC.

Ma a questo punto dobbiamo ricostruire con attenzione la tormentata storia del PSS. È una storia che inizia addirittura l’11 febbraio 1994 con la legge Merloni n. 109/1994 in materia di lavori pubblici che impone all’appaltatore di redigere un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando questo non sia previsto. Nel 2006, subentra un nuovo codice dei contratti pubblici, il D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che all’art. 131, co. 2, lett. b), conferma l’obbligo dell’appaltatore di redigere un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest’ultimo non sia previsto ai sensi dell’allora vigente D.lgs. 14 agosto 1996, n. 494. S’intende quindi perché due anni dopo il D.lgs. n. 81/2008, nell’Allegato XV, evochi “il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 131, lett. b) del D.lgs. 163/2006”. Solo che questo decreto legislativo del 2006 viene poi abrogato dal nuovo codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

E allora come non dar torto alla Sezione IV?

A malincuore, si badi. Ben a ragione, la Corte di giustizia dell’Unione europea, in una sentenza del 25 luglio 2008, n. 504, nel condannare l’Italia per inadempimento della direttiva sulla sicurezza nei cantieri, sottolineò che l’opera del coordinatore è necessaria per combattere l’aumento del numero di infortuni sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili. E ben s’intende che il PSS sarebbe una garanzia nei casi in cui non sia obbligatorio il PSC. E allora non resta che una speranza: che a riesumare il PSS provveda, non una sentenza della Cassazione, ma il legislatore.

 

Pubblicazione sulla rivista SINTESI – Agosto 2026