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TROPPO DISAPPLICATO IL 231 A TUTELA DI AMBIENTE, ALIMENTI, LAVORO

TROPPO DISAPPLICATO IL 231 A TUTELA DI AMBIENTE, ALIMENTI, LAVORO

Non tutti sembrano aver preso atto che, in questi ultimi anni, è notevolmente cambiata la risposta dello Stato ai reati in materia di tutela di beni fondamentali quali ambiente, alimenti, lavoro.

Continua a svilupparsi, pur tra non poche difficoltà (una su tutte: le ricorrenti prescrizioni), una risposta imperniata sulla responsabilità penale delle persone fisiche. Ma a fianco della responsabilità penale delle persone fisiche si contempla sempre più diffusamente un altro tipo di responsabilità: la responsabilità c.d. amministrativa degli enti e, dunque, delle imprese. Si tratta di una responsabilità già prevista dal D.lgs. n. 231/2001 che solo successivamente è stata estesa a settori quali l’ambiente, gli alimenti, il lavoro.

La prima svolta fu segnata dal D.lgs. n. 81/2008 (in sintonia con l’art. 9 della relativa Legge delega 3 agosto 2007, n. 123), che inserì tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa i delitti di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro(art. 25-septies, D.lgs. n. 231/2001).

Successivamente, il D.lgs. n. 121/2011 ha esteso la responsabilità amministrativa ai reati ambientali (primi fra tutti i reati previsti dal D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) e, per giunta la Legge 22 maggio 2015, n. 68, contenente disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente (i cc.dd. ecoreati), non si è limitata a prevedere e a sanzionare con pene pesanti nuovi delitti come l’inquinamento ambientale o il disastro ambientale, ma ha contemplato per tali delitti anche la responsabilità delle stesse imprese (art. 25-undecies, D.lgs. n. 231/2001).

A protezione poi del consumatore, la Legge 23 luglio 2009, n. 99 ha allargato la responsabilità amministrativa anche a reati come la frode in commercio, la vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine e la contraffazione o alterazione delle indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari (art. 25-bis.1, D.lgs. n. 231/2001). Altra tappa significativa è la Legge 29 ottobre 2016, n. 199 sul c.d. caporalato, che – oltre a modificare il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all’art. 603-bis cod. pen. – ha previsto per tale reato la responsabilità amministrativa (art. 25-quinquies, D.lgs. n. 231/2001).

Passo dopo passo, la responsabilità amministrativa degli enti fornisce uno strumento di efficacia preventiva potenzialmente eccezionale nelle mani di una magistratura attenta a beni collettivi quali ambiente, alimenti, lavoro.

Meraviglia, pertanto, che nel nostro Paese numerose imprese non abbiano ancora assimilato la normativa dettata dal D.lgs. n. 231/2001 e che, in particolare, non si siano poste nella condizione di sfuggire alla responsabilità ivi prevista, adottando ed efficacemente attuando i c.d. MOG, i modelli di organizzazione e di gestione. Anche perché, a ben vedere, siffatti modelli, lungi dal costituire un fuorviante appesantimento burocratico, possono rappresentare per le aziende una grande opportunità. E ancor più meraviglia che questa normativa stenti ad essere applicata sistematicamente da ispettori e pubblici ministeri.

È ormai giunto il momento di tentare un primo bilancio sull’onda delle ultime applicazioni portate alla luce dalla Corte Suprema. E la prima considerazione è che, in settori quali ambiente, alimenti, lavoro, la responsabilità amministrativa può diventare un motore dell’azione giudiziaria. A maggior ragione, ove si rifletta su alcuni aspetti di particolare rilievo in chiave di deterrenza e, quindi, sul piano social-preventivo. Aspetti che non a caso inducono alcuni detrattori a reclamarne ad ogni piè sospinto la declaratoria d’incostituzionalità, o quanto meno la riforma. Un esempio clamoroso. Qualora nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato presupposto il pubblico ministero contesti all’ente l’illecito amministrativo dipendente da tale reato con richiesta di rinvio a giudizio, la prescrizione delle sanzioni amministrative non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio (artt. 22, commi 1, 2 e 4, e 59, comma 1, D.lgs. n. 231/2001), e ciò pur se nel frattempo il reato presupposto si prescriva, in virtù del principio di “autonomia delle responsabilità dell’ente” ivi previsto dall’art. 8, comma 1

[“La responsabilità dell’ente sussiste anche quando
a) l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;
b) il reato si estingue per una causa diversa dall’amnistia”].

Fanno sensazione al riguardo le sempre più frequenti sentenze della Corte Suprema che dichiarano prescritto il reato presupposto, ma confermano la condanna dell’impresa per il connesso illecito amministrativo.

Leggiamo Cass. sez. Penale, 22 aprile 2025 n. 15694. L’amministratore di una s.r.l. è

condannato per il reato di lesione personale colposa in danno di un dipendente infortunatosi. Ma viene condannata anche la s.r.l. per l’illecito amministrativo di cui all’art. 25-septies, D.lgs. n. 231/2001 per avere l’amministratore commesso il reato nell’interesse e a vantaggio della società amministrata. Solo che la sez. IV annulla la condanna dell’imputato per intervenuta prescrizione del reato.

Ma ritenuta la sussistenza del reato presupposto, in assenza di contestazioni sulle statuizioni concernenti la responsabilità amministrativa dell’ente, conferma la condanna della società. E analogamente Cass. sez. Penale, 27 marzo 2026 n. 11746, pur prosciolto il datore di lavoro di una s.r.l. dal reato di lesione personale colposa per prescrizione, conferma la condanna della s.r.l. per il corrispondente illecito amministrativo. Emblematico anche il caso affrontato da Cass. sez. Penale, 28 marzo 2022 n. 11066:

 

Il tribunale proscioglie per intervenuta prescrizione sia l’imputato del reato di cui all’art. 256, comma 4, D.lgs. n. 152/2006 ascrittogli per non aver rispettato, quale socio amministratore di una s.n.c., le prescrizioni contenute nell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di gestione dei rifiuti rilasciata dalla provincia, sia la stessa s.n.c. in ordine al connesso illecito amministrativo di cui all’art. 25-undecies, comma 6, D.lgs. n. 231/2001. La sez. III conferma il proscioglimento dell’imputato, ma annulla il proscioglimento della s.n.c.: “La eventuale declaratoria di prescrizione del reato contestato alla persona fisica non incide sulla perseguibilità dell’illecito amministrativo ascritto alla società. Deve richiamarsi in proposito il contenuto dell’art. 22 D.lgs. n. 231/2001, il cui comma 1 prevede che le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato, con la precisazione (comma 2) che interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell’illecito amministrativo a norma dell’art. 59; il comma 3 dell’art. 22 dispone inoltre che, per effetto dell’interruzione, inizia un nuovo periodo di prescrizione, stabilendo infine il comma 4 della medesima norma che, se l’interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell’illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il reato.

Quanto all’ulteriore previsione di cui all’art. 60 del D.lgs. n. 231/2001 (“non può procedersi alla contestazione di cui all’art. 59 quando il reato da cui dipende l’illecito amministrativo dell’ente è estinto per prescrizione”), tale norma comporta che l’estinzione per prescrizione del reato impedisce unicamente all’accusa di procedere alla contestazione dell’illecito amministrativo, ma non impedisce di portare avanti il procedimento già incardinato, trovando applicazione rispetto all’illecito amministrativo le cause interruttive della prescrizione previste dal codice civile, con la conseguenza che la prescrizione non corre fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il procedimento nei confronti dell’ente”.

 

Del pari significativa Cass. sez. Penale, 18 maggio 2023, n. 21187 ove si dichiara prescritto il reato di realizzazione e gestione abusiva di discarica di cui all’art. 256, D.lgs. n. 152/2006, ma “non prescritta è la responsabilità amministrativa dell’ente alla luce del disposto dell’art. 22, ultimo comma, D.lgs. n. 231/2001”.

Ciò nonostante, come segnala una Nota del marzo 2026 redatta da Ispettori ASL torinesi intitolata “Accertamenti, in caso di infortuni sul lavoro o malattie professionali, sulla responsabilità amministrativa dell’ente ex D.lgs. n. 231/2001”, la polizia giudiziaria, che svolge le indagini sui casi di infortunio sul lavoro e/o di malattia professionale, non è sempre pronta a verificare e ad acquisire gli elementi utili nell’accertamento di eventuali responsabilità amministrative. E qui è allora il caso di rammentare le parole di una sentenza altamente significativa, Cass. Penale, sez. IV, 5 gennaio 2026 n. 143. Dove si rileva che la scelta di procedere o meno nei confronti dell’ente, sempre che se ne ravvisino i presupposti, non è discrezionale, posto che la disciplina introdotta dal D.lgs. n. 231/2001, pur contemplando una responsabilità non dichiaratamente penale e, quindi, sottratta al principio costituzionale dell’obbligatorietà dell’azione penale ex art. 112 Cost., è pur sempre contemplata in un provvedimento legislativo che, per sua natura, non è suscettibile di applicazione discrezionale.

 

Pubblicazione sulla rivista SINTESI – Maggio 2026